A completamento di quanto in precedenza trasmesso agli iscritti (email circolare del 04.02.2013) relativamente alla comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F., (così come novellato dall’art. 17 del d.l. 179/12, conv. con mod. nella L. 221/12), si richiama l’attenzione sulla successiva fase inerente il progetto di stato passivo ed il suo deposito in cancelleria e si forniscono le seguenti raccomandazioni.
1) Il Curatore nell’avviso ai creditori ex art. 92 L.f., da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata (se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, inviterà i creditori a creare un file PDF per la domanda di ammissione con gli allegati organizzati con la funzione “segnalibro”. Quanto sopra per dar modo agli Organi della procedura di consultare simultaneamente la domanda e gli allegati ad essa collegati. Qualora la funzione “segnalibro” non potesse essere inserita dal Curatore, si raccomanda di creare due cartelle: la prima con la sola domanda di ammissione e la seconda con gli allegati, numerati con il solito criterio richiamato nella domanda.
2) Nel progetto di Stato passivo, il Curatore dovrà ordinare le domande in ordine cronologico secondo la data di ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC). La data e l’ora della RdAC determinano il momento della ricezione, ai fini dei termini processuali.
3) Il Curatore, in occasione del deposito nella Cancelleria del Tribunale (almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo) del progetto di stato passivo (ex art. 95 L.f.) con le relative domande, dovrà comportarsi nel seguente modo:
a) predisporre il progetto di stato passivo in formato cartaceo e, per il giorno dell'udienza, lo stato passivo, sempre in formato cartaceo (secondo il prospetto allegato);
b) predisporre la copiatura dei file su cd rom, da masterizzatore, contenente le domande e gli allegati (secondo le modalità sopra indicate). Il CD – R non deve permettere la riscrittura o la cancellazione e quindi dovrà permettere la sola registrazione dei dati.
Si comunica che a seguito della richiesta effettuata dal Consiglio dell'Ordine S.E. il Presidente della Corte d'Appello Dr. Fabio Massimo Drago ha emesso un provvedimento con il quale ha disposto che, dalla data odierna (12 aprile 2013), gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili potranno accedere al Nuovo Palazzo di Giustizia previa esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine stesso.
Una proroga del termine per l’invio della comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, attualmente fissata al 31 marzo 2013 è quanto chiedono al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino.
Lettera degli Ordini di Bologna. Firenze, Milano, Roma e Torino
Il 21 febbraio u.s. è stato siglato il Protocollo d'intesa e Costituzione di un tavolo tecnico permanente per il confronto su tematiche di carattere organizzativo tra Tribunale Ordinario di Firenze e Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze